Gazzetta Ufficiale N. 139 del 17 Giugno 2006 ESTRATTO
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 aprile 2006, n.215
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto ------------- “OMISSIS” -------------

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' e termini per le erogazioni in favore delle iniziative
imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca

1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento».

Art. 2.

Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo
occupazionale

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

«g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti
percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel
limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo
rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che
l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si
procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale
proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree
per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali
di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e
50.».

2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui
patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e
relative ad attivita' di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il
controllo per la certificazione di qualita', la promozione, la
pubblicita', l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si
deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle
suddette attivita'. In riferimento al solo settore della produzione
agricola primaria, in considerazione di particolari specificita'
delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero
nei soli territori dove e' stato dichiarato lo stato di calamita'
naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero
delle attivita' produttive valutera' l'opportunita' di posticipare
l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali.

3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure
professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».


Art. 3.

Modifica dell'indirizzo produttivo

1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' inserito il

seguente:
«Art. 12-bis (Modifica dell'indirizzo produttivo). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, può essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purché siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT puo' essere consentita per una sola volta.».

Art. 4.

Differimento dei termini per il completamento dei programmi

1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell’impresa
interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.

2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio ai lavori.».


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2006 Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
6 giugno 2006